« In nome dell’eterno Iddio amen. In virtù di questo pubblico atto sia a tutti manifesto. Comparsi per una parte Messer Giovanni di bon’omo, cancelliere del comune di Genova, Sindaco dei signori della podesteria, dell’abbate del popolo, degli anziani del consiglio e del comune di Genova, a nome e per incarico dei detti signori della podesteria, dell’abbate, degli anziani del consiglio e della cittadinanza del comune di Genova, del cui sindacato consta dallo stromento rogato per mano del notaio Enrico de Savignono nell’anno 1294 ai 14 di Marzo: e per l’altra i signori Dorbino hannuaca, Biagio mannato, Guantino pilalbo, Leonardo de campo e Gascone capra ambasciatori, procuratori, sindaci e rappresentanti speciali dei signori Denetone pala, Dorgotorio corda, Guantino lovollo e Nicolò calderari, Capitani del comune e del popolo Sassarese e degli anziani del detto comune e popolo Sassarese e dell’universalità del comune di Sassari, come di tale sindacato fa fede lo stromento scritto a Sassari sotto la loggia, ove si tengono i consigli, per mano di Francesco Paiti del fu Bonacorso, Giudice ordinario e notaio pubblico di nomina Imperiale nell’anno 1294 ai 16 di Febbraio, Indizione VII, e da me Guantino, giudice ordinario e notaio, visto e letto l’anzidetto stromento, a nome dei predetti e dell’enunciato comune, e del popolo e di tutti gli abitanti di Sassari solennemente stipularono ed approvarono i seguenti patti, convenzioni, alleanze, promesse, concessioni, come a nome dei predetti di presente confermano.
« Che cioè i detti signori podestà, abbate, anziani e consiglieri a nome e per conto del comune di Genova di buon animo accordarono la loro amicizia e del detto comune ai prefati sindaci rappresentanti del comune e degli abitanti di Sassari, e per gli stessi sindaci alla villa e terra di Sassari e del suo distretto e a tutti e singoli della popolazione predetta, ed accolsero la stessa villa ed il distretto e gli uomini presenti e futuri sotto la protezione e difesa del comune di Genova e li guarderanno e sosterranno e terran salvi come gli altri distrettuali del comune di Genova.
« Non pertanto nel prestare soccorso ed aiuto ad essi Sassaresi ;il comune di Genova sia tenuto loro prestarlo in quanto solo sembrerà conveniente al comune di Genova e verrà da esso disposto e deliberato e non diversamente o in altra misura. – Così, perché resti perpetuamente salda l’alleanza e la concordia, e tale sia per durare tra il comune di Genova e suoi distrettuali ed il comune di Sassari e distrettuali della stessa villa e municipio, se veramente danni, ingiurie ed offese sino a qui si verificarono fra gli stessi comuni, a vicenda e pienamente i detti sindaci nella predetta qualità se li condonarono.
« Consente pure il detto sindaco del comune di Genova a nome dello stesso comune, che le chiese ed il clero della villa e terra di Sassari e del suo distretto conservino i loro benefizii e ne godano senza ostacolo di sorta per parte del comune di Genova; in guisa però che nessun detrimento ne risenta, ciò che dai sindaci di Sassari col presente istrumento si concede od in appresso pure si prometterà al Sindaco del comune di Genova nella suespressa qualità accettante, e salvo che per certe ragioni e diritti o possedimenti che s’avesse il clero Sassarese in Sassari e nel distretto, i Genovesi e distrettuali di Genova per niun modo possano essere astretti od in alcuna guisa tenuti a pagare diritti, pedagi, tolonei, o qualunque altro dazio o tributo, a qualunque titolo vengano imposti.
« Fu anche convenuto e promesso a mezzo del detto sindaco del comune di Genova ai prefati ambasciadori e sindaci di Sassari, che il comune di Genova in niun tempo sarà né coll’opra né col consiglio per procurare o solo consentire che la terra o villa di Sassari sia rimossa o trasferita dal sito ove attualmente giace, e che né pure il detto comune di Genova innalzerà o costruirà, o farà innalzare o costruire alcun castello o fortezza entro la stessa terra o sue adiacenze né entro le curatorie di Romagna, di Flumenargia, di Nurra o di Nulabris.
« Concede pure il detto Sindaco del comune di Genova ai su menzionati ambasciatori e sindaci di Sassari per conto dei Sassaresi e di ciascun abitante, che i Sassaresi in Genova non debbano essere convocati in giudizio a meno che il Sassarese non abbia contrattato o contravvenuto entro Genova o nel suo distretto, o il contratto sia stato stipulato in Genova o nel distretto, o che nel contratto sia stato convenuto che il Sassarese debba o possa essere citato in Genova, o che il contratto debba avere la sua esecuzione nella medesima città o nel distretto, o se non Io si trovi che in Genova, o se altrimenti il Sassarese sia entrato mallevadore d’un uomo entro Genova nelle quali circostanze il Sassarese e distrettuale può essere convenuto in Genova e nanti i magistrati genovesi, ed in questo caso le proposte questioni sieno definite e fatte eseguire secondo gli statuti e gli ordinamenti di Genova.
« Nelle questioni però che si agitano in Sassari tra Sassaresi e Genovesi si proceda, si giudichi e si decida secondo le costituzioni e consuetudini del predetto luogo; in guisa però che il Sassarese si presenti in persona propria al cittadino di Genova, come appunto il cittadino Genovese si presenterebbe personalmente al Sassarese in Genova; e che il capitolo, che leggesi nel libro delle costituzioni della città di Genova e sotto la rubrica de laudibus executioni mandandis, e l’altro che principia si aliqua persona etc. tra i Sassaresi e i Genovesi in Sassari e nel distretto debba osservarsi; e per l’opposto nella città di Genova e nel distretto debba dai Sassaresi osservarsi contro i Genovesi ed i distrettuali, ed eziandio contro le altre persone come appunto in favore e contro i Genovesi si osserva.
« Se gli uomini di Sassari faranno naufragio, il comune di Genova terrà dovunque in mare od in terra illesi e sicuri gli stessi naufraghi come nella persona così nella roba; parimenti essi Sassaresi procacceranno salvezza e sicurezza ai naufraghi Genovesi e del distretto; e le predette convenzioni si osservino dall’una e dall’altra parte, né vi osti alcuna legge o consuetudine.
« Concede pure il detto Sindaco del comune di Genova che gli abitanti di Sassari e del distretto, in qualunque contrada si trovino, sieno considerati e tenuti per Genovesi e come tali trattati per quanto sarà il comune di Genova: però i detti Sassaresi e distrettuali nelle altre contrade del mondo fuori di Sassari e del distretto si pongano sotto la protezione dei consoli Genovesi e come gli altri Genovesi ubbidiscano agli stessi consoli, podestà e magistrati di Genova.
« Se converrà che si conchiuda pace fra i Genovesi ed i Pisani, o altri che abbiano qualche giurisdizione in Sardegna, il comune di Genova li farà al tutto prosciogliere dalle promesse, alle quali il comune di Sassari fosse tenuto verso gli stessi Pisani, o verso il regolo od altri che v’avesse giurisdizione. Se poi verrà a conchiudersi qualche tregua o con gli stessi o con alcuno di essi, i Sassaresi avranno tregua al pari dei Genovesi, ed in pace ed in tregua correranno la sorte stessa dei Genovesi. Quanto poi ai loro prigionieri, Che in quel frattempo si trovassero nelle carceri dei nemici, il comune di Genova provvederà non altrimenti che pei suoi cittadini.
« Le corone poi dei luoghi circostanti a Sassari, che si formano dagli stessi Sassaresi, e che così vennero sotto la giurisdizione del comune di Genova, concede il detto Sindaco che si tengano ed anche si celebrino nella villa di Sassari giusta le antiche consuetudini sassaresi e le loro costituzioni.
« Senza il beneplacito degli stessi Sassaresi non s’importerà nella villa di Sassari vino genovese per venderlo o trafficarlo. Parimenti che gli abitanti di Sassari e del distretto sieno esenti ed immuni dai dritti, dazi, pedaggi e gabelle tutte appartenenti al comune di Genova, e che dal comune di Genova si esigono o si appaltano, e dalle altre, che si esigeranno e appalteranno, a riguardo delle merci che s’importeranno nella città di Genova e si estrarranno da Sassari e dal distretto, il qual distretto sia tenuto e governato dal podestà di Sassari; e godano pure della medesima esenzione, franchigia ed immunità per quelle merci, che coi loro propri denari o con quelli ricavati dalle cose importate nella città di Genova avranno essi acquistato entro Genova e nel suo distretto, a condizione che dette merci si portino nel comune e terra di Sassari e nel distretto; il qual distretto sia sotto la giurisdizione del podestà di Sassari, e non altrove od in altra contrada. E le predette franchigie s’intendono concesse ai già menzionati Sassaresi dalla festa di S. Biagio del prossimo venturo anno 1295 in appresso.
« Viceversa i prefati Sindaci Sassaresi a nome e per incarico del comune di Sassari nella su espressa qualità promisero ed accordarono al detto Sindaco del comune di Genova, che il comune e gli uomini di Sassari e del distretto, che attualmente possiede e sarà in avvenire per possedere, farà e faranno pace, guerra e tregua con tutte le persone, comunità, contrade, con tutti i re, principi e signori, dovunque sieno e sotto qualunque rispetto si considerino, coi quali il comune di Genova ha o sarà mai sempre per avere, od in appresso accadrà di avere; ed in oltre il predetto comune di Sassari farà guerra e spedizione di fanti e cavalli a volontà e d’ordine del comune di Genova in tutto il regno turritano o del Logudoro contro tutte le persone, i signori, le terre e le popolazioni contro cui il comune di Genova sarà per guerreggiare. Fuori però del detto regno in tutta l’Isola di Sardegna contro tutte quelle terre e signori contro i quali avesse guerra il comune di Genova, daranno cento cavalieri, cinquanta balestrieri e cento fanti armati di scudo e di dardi per un mese a spese e soldo del comune di Sassari; il qual mese si computi dal giorno nel quale usciranno del regno o giudicato turritano o del Logudoro: oltre il mese però, sino a che rientreranno nel detto regno o giudicato saranno al soldo del comune di Genova: il qual soldo resta fissato come in appresso, cioè pel cavaliere in quattro lire e dieci soldi al mese, pel fante e balestriero in trenta soldi della moneta di Genova.
« Il comune poi e gli abitanti di Sassari anno per anno avranno e riceveranno in perpetuo un Podestà Genovese, che sia cittadino e nativo della città di Genova, il quale a tale reggimento seco conduca un gentiluomo o coadiutore, un notaio del collegio di Genova, dieci donzelli d’arme ed altri famigli come sembrerà convenire al suo decoro, e fino a che resterà in detto ufficio tenga quattro cavalli. Il quale Podestà abbia ed eserciti ogni giurisdizione, il mero e misto impero e qualunque autorità sulla detta terra di Sassari e sul distretto: e governi secondo i capitoli e gli statuti e le consuetudini del predetto luogo: così che il prefato Podestà non abbia alcuno né superiore né uguale, né alcun magistrato od altri sia o possa crearsi in detta terra di Sassari, per cui il potere di esso Podestà resti impacciato, acciò sia in grado di liberamente esercitare tutta la giurisdizione sulla detta terra e sul distretto. Allo stesso Podestà devono però i Sassaresi ogni anno dare per suo stipendio e della detta famiglia seicento lire di Genova, del quale stipendio ei s’abbia la metà nell’ingresso del suo reggimento, e di lì a quattro mesi lire centocinquanta, e dopo altri quattro mesi le rimanenti centocinquanta lire. E il detto Podestà pago di tale stipendio, non possa in alcun modo e a niun titolo più altro percepire ed avere dal comune di Sassari o da persona alcuna privata della predetta popolazione; salvo che da essi particolari può ricevere certi presenti determinati di vittuaglie (exculentum et epulentum) da consumarsi entro i tre giorni successivi.
« La elezione però del medesimo Podestà si faccia a questa maniera: si raduni cioè, secondo il solito, anno per anno il consiglio maggiore e degli anziani della città di Genova entro i primi otto giorni del mese d’Agosto, ed in ciascuno dei due giorni precedenti all’assemblea si bandisca nella città e nei sobborghi, che tutti i consiglieri ed anziani debbano intervenire all’adunanza in quel giorno nel quale dovrà tenersi il detto consiglio allo scopo di addivenire all’elezione del Podestà di Sassari; in maniera che alcuno che non sia consigliere od anziano non possa intervenire alla detta assemblea né abbia voto in esso consiglio. Nel qual consiglio si eleggano quattro per compagnia fra quelli che interverranno all’adunanza, i quali appena saranno eletti debbano segregati da ogni altro insieme raccogliersi in una sala od altro sito apartato del palazzo, e giurino sui Santi Evangeli di non uscirne pria di eleggere a schede segrete persona da loro tenuta fra le migliori e più acconcie all’ufficio di Podestà, la quale loro sembri che possa e voglia sobbarcarvisi; e colui che tra i quattro elettori per compagnia costituenti il numero di trentadue, avrà riportato i due terzi dei voti, o colui sul quale si saranno raccolti i due terzi dei suffragi, venga eletto e sia Podestà della predetta terra di Sassari nel prossimo venturo anno, ed entri in carica nella festa dei SS. Simone e Giuda. – E se i due terzi dei suffragi non si riuniranno su uno stesso individuo, si ripeta e si rinnovi sempre dai detti elettori la votazione sino a che non si trovino riuniti nella stessa persona i voluti due terzi; né possano i detti elettori partirsi dal luogo di riunione prima di por termine a detta elezione. Essi elettori inoltre non possano con alcuno conferire né far parola di detta elezione se non tra loro stessi. E tali prescrizioni sia ciascuno degli elettori tenuto di osservare incontanente, e come prima sarà eletto debba confermarlo con giuramento. Chi poi sarà prescelto alla detta podesteria debba accettarla dopo il secondo giorno da che sarà stato eletto, e di detta accettazione faccia rogare pubblico stromento in presenza del Podestà di Genova o del suo vicario: e se ciò non farà, detta elezione sia come non avvenuta, né pel solo fatto della stessa elezione creda l’eletto aver acquistato qualche diritto; ed in questo caso e circostanza si tenga il consiglio a ciò richiesto fra i tre giorni successivi e si scelgano gli elettori, e costoro eleggano il Podestà come è detto di sopra. Chi poi sia stato Podestà nella detta terra di Sassari, non possa esservi rieletto che dopo sette anni compiti; né alcuno di sua famiglia o di suo casato prima dei tre anni completi. E parimenti non possa essere destinato alla detta podesteria né venire a governare la detta terra chi avesse possedimenti con giurisdizione sulle persone entro l’Isola di Sardegna.
« Il podestà poi che sarà per adire un tale reggimento entri com’è detto di sopra, in carica nella festa dei SS. Simone e Giuda, eccezione fatta del primo podestà il quale dovrà eleggersi entro dieci giorni dalla presente data, e quel podestà che sarà scelto debba governare la detta terra di Sassari dal giorno che giungerà a Sassari sino alla festa dei detti apostoli, e da quel giorno per un intiero anno: e pel tempo sino alla festa abbia e percepisca la rata corrispondente del suo stipendio in ragione di seicento lire genovesi all’anno. Il Podestà però in fine del suo reggimento e parimenti il notaio ed il coadiutore od assessore possano essere sindacati da sindaci della detta terra, ciascuno per uomini prudenti del consiglio di Sassari, giusta quanto si pratica nella sindacatura verso i podestà di Genova. Abbia pure il detto podestà per abitazione propria e della sua famiglia e per tenere le udienze il palagio grande di Sassari, compresa la parte anteriore, nel quale furono soliti abitare i podestà, che per alcun tempo sono stati a Sassari, con tutte le adiacenze ed attinenze dello stesso palagio: né possa impedirsi al podestà che in processo di tempo sarà in detta terra di tenere ed abitare lo stesso palazzo con tutte le sue aderenze e pertinenze come di sopra è detto.
« Gli uomini poi di Sassari e del distretto e qualunque altra persona ondunque sia, che uscirà da detti porti e dal porto di Torres o altronde con nave, galera o legno carico di grano, orzo, carni, cacio, vettovaglie ed altra qualunque merce, tutte le predette cose portino e siano tenuti portare nel porto di Genova o nel distretto, né altrove possano spedire o portare le enunciate merci o parte alcuna di esse. Possano eziandio i Genovesi ed i loro distrettuali liberamente comprare, vendere, trafficare ed esercitare qualunque commercio sia loro a grado nel territorio di Sassari e del distretto che ora possiede ed in appresso sarà per possedere, ed importare ed estrarre tutte cose e merci senza che si paghi da essi Genovesi alcun dazio o imposta, o dritto, o gabella sotto qualunque nome si stabilisca, e solo possa imporsi qualche dazio a chi traffichi con loro in occasione del contratto o dell’affare conchiuso con esso Genovese, oppure in occasione di merci comprate dai Genovesi o ad essi vendute: né i Sassaresi possano in alcun modo vietare ai Genovesi e distrettuali di liberamente estrarre ed esportare da Sassari e dal suo distretto e dal porto di Torres ogni e qualunque vettovaglia e qualsiasi altra cosa e merce, eccezione fatta del vino giusta quanto s’è detto di sopra. Né in territori di Sassari od anche del distretto debbano i Genovesi per alcuna ragione o in modo veruno pagare dazi di sorta, diritti, tributi, pedagi, o alcun’altra gabella: e dato che se ne riscuotano, il comune di Sassari sia tenuto di restituire per intiero agli stessi Genovesi ciò che fosse stato esatto: salvo ciò che si stabilirà in appresso di un denaro per lira allo scopo di costrurre e fortificare il porto di Torres.
« Parimenti che il comune di Genova, se così gli piacerà, possa a tutela e difesa del porto turritano costrurvi e far costrurre due torri e restaurare il molo, e munire lo stesso porto di catene, di macchine od altri apparecchi ed ordigni che valgano a difenderlo e di quelle altre cose che sembreranno tornare a vantaggio e sicurezza dei naviganti e delle navi che vi approdano; in guisa però che niun’altra abitazione si faccia nello stesso porto, eccettuata una sola casa che sarà innalzata e debba innalzarsi dal comune di Sassari ed a spese dello stesso comune di Sassari per depositarvi, tenervi e conservarvi le mercanzie e le altre cose che vi si riferiscono. E sia questo edificio sufficiente per allogarvi le merci e vi si pongano e ricevano quelle dei Genovesi e del distretto senzachè perciò sieno tenuti a corrispondere pigione, o diritto, o tassa di sorta. Però pel ristauro e costruzione delle predette cose si riscuota e possa riscuotersi tanto dai Genovesi quanto dai Sassaresi nell’ingresso o nell’uscita un denaro per lira; in maniera che chi abbia pagato nell’entrarvi, non paghi nell’uscirne, o viceversa; dagli altri invece si esiggano denari quattro per lira, e detto introito sia tenuto in custodia da persona religiosa. Fatto però il molo, e costrutte le macchine e le torri e gli altri apparecchi, cessi così fatta imposta.
« Però i Sassaresi e distrettuali non possano estrarre né introdurre in Genova o importare nel distretto alcuna delle cose vietate; ed il comune di Genova, come il cittadino genovese, sia tenuto osservare i divieti. Possano però portare il ferro ed il legname che servirà per loro uso e per recarsi nella terra di Sassari e nel distretto non ostandovi alcun divieto. – Si espellano però dalla villa di Sassari e dal distretto senza speranza di rientrarvi tutti i Pisani nativi della città di Pisa e del suo distretto, in guisa che non possano in perpetuo abitare né venire nella villa di Sassari e nel distretto; ed il primo Podestà che sarà per andare al reggimento di Sassari debba cacciarli entro i tre mesi successivi dal detto luogo e dal distretto; né insomma alcun pisano o distrettuale di Pisa possa abitare in Sassari o nel distretto. Tuttavia gli stessi Pisani che attualmente abitano in Sassari o nel distretto possano entro i tre mesi stabiliti vendere od alienare i beni e possessioni loro a qualunque abitante di Sassari o del distretto, od anche ai Genovesi o del distretto di Genova. Nessun pisano però, o che sia tenuto per tale, si permetta in perpetuo di entrare in modo alcuno nel territorio di Sassari per affari di commercio o d’altro: d’altronde ai Sassaresi e distrettuali resta assolutamente vietato che in modo alcuno, né proponendo né accordando, contraggano maritaggio con alcun pisano o pisana o del distretto di Pisa, o che sia tenuto o tenuta per tale.
« Consentirono eziandio e vollero e promisero i detti ambasciatori e Sindaci di Sassari di rispondere entro la città di Genova ed in presenza del suo attuale Podestà o dei successori a qualunque cittadino di Genova, che intenda alcuna cosa pretendere dallo stesso comune di Sassari sulle curatorie di Nurra e di Flumenargia e su qualunque di esse, o le stesse curatorie od alcuna di esse, ed alla presenza del medesimo Podestà per mezzo di un Sindaco a ciò autorizzato; il comune di Sassari sottostarà per le predette curatorie al giudizio con qualunque genovese ami chiedere ragione di diritti incontestabili. E per maggiore stabilità della convenzione ed in segno di sincero attaccamento e fedeltà i prefati sindaci di Sassari promisero dare ogni anno al comune di Genova quattro cerei di pura cera del peso di 40 libre ciascuno, il primo cioè nella festa di San Giovanni Battista, l’altro nella festa di San Sisto martire, il terzo in quella dei SS. apostoli Simone e Giuda ed il quarto in quella di San Giorgio martire, vessillario del comune di Genova.
« E tutte e singole queste cose, quali sono state dette, concesse, convenute, disposte, confermate e promesse, i detti Sindaci nella sovraccennata qualità si danno reciproca e solenne fede di mantenere, compiere ed osservare, e non mai contravvenirvi. Inoltre i detti sindaci si obbligano di darsi e sborsarsi a vicenda una multa di mille marchi d’argento; nella qual multa incorrer debba il contravventore a favore di colui che le rispetta, rimanendo sempre fermi tutti e singoli i su espressi patti. E perciò il Sindaco del comune di Genova a nome e per incarico del detto comune impegna i beni tutti comunali, eccezione fatta dei privilegiati per legge, ed i prefati ambasciadori e sindaci di Sassari a nome del comune e cittadinanza sassarese alla loro volta impegnano tutti i beni del comune e di ciascun abitante di Sassari.
« Parimenti i detti sindaci e ambasciatori di Sassari a nome loro proprio e come sindaci della predetta popolazione promisero adoprarsi e procurare con ogni studio perché il Podestà, il consiglio ed il comune di Sassari, entro tre mesi da computarsi dal giorno d’oggi, dieno al comune di Genova ed al suo rappresentante speciale la ratifica ed approvazione di tutte e singole le cose da loro state ammesse, confermate, accordate nella su espressa qualità, del che levatone pubblico stromento la consegneranno al Podestà di Sassari per conto del comune di Genova e per doverla riconsegnare o spedire ad esso comune sotto la comminata multa e malleveria dei propri beni e della detta communità di Sassari, restando ciò non pertanto salde tutte e singole le su espresse condizioni.
« Fatto a Genova nel suo palazzo d’Oria ove abita il signor abbate del popolo, in presenza dei signori Podestà, abbate, anziani e membri del consiglio maggiore di Genova; presenti i testimoni a ciò richiesti, Emmanuele d’Oria, Emmanuele osbergerio giudice, Luigi calvo, notaio e cancelliere del comune di Genova, Bartolomeo pedebo notaio, Guglielmo de caponi notaio, Federigo e Bernabò d’Oria, Leonardo nimanaccio da Sassari, Pietro de nutole da Sassari, e Ponzio, Banditore del comune di Genova, testi a ciò chiamati e richiesti e parimenti i detti signori Podestà, abbate del popolo e sindaci dell’uno e dell’altro comune per rogarlo richiesero me Guantino, giudice ordinario e notaio nell’anno dell’incarnazione del Signore mille duecento novanta quattro, addì 21 Marzo, Indizione Settima. »